In questa sezione puoi verificare i tassi soglia del trimestre
La legge n. 108 del 7 marzo 1996 recante "Disposizioni in materia di usura" ha introdotto nel nostro ordinamento un limite ai tassi di interesse praticabili dalle banche e dagli intermediari finanziari (e da qualunque altro soggetto) sulle operazioni di finanziamento; nel caso di superamento dei limiti si configura il reato di usura.
Successivamente, la legge n. 24 del 28 febbraio 2001 ha dato soluzione a rilevanti questioni interpretative poste dalla legge in materia di usura, chiarendo che si intendono usurari gli interessi che superano la soglia stabilita dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell' art. 2, 4° comma della legge 108/96, così come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, nr. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, nr. 106, i tassi effettivi globali medi (TEGM) rilevati sono aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Le tabelle dei TEGM e dei tassi soglia sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono disponibili, altresì, sul sito web della Banca d'Italia.
La rilevazione ha periodicità trimestrale; il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, è riferito agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze che affida alla Banca d'Italia la rilevazione dei dati.
Ai fini della rilevazione, la Banca d'Italia emana le "Istruzioni per la rilevazione del TEGM" che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento.
La Banca d'Italia, nell'ambito dei controlli di vigilanza, verifica che le banche e gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni e rispettino il limite stabilito dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 (soglie di usura).